Responsabilità del capocantiere per infortunio del lavoratore

La relazione in allegato esprime un giudizio su una sentenza della Corte di Cassazione in merito alle responsabilità penali che derivano da un infortunio di un lavoratore in cantiere.
L’esempio che andiamo a riportare aiuta a capire e definire chiaramente fino a che punto si spingono le responsabilità di sorveglianza di dirigenti e capicantiere (giuridicamente definiti preposti).
La posizione del preposto viene molte volte drammaticamente sottovalutata per le responsabilità che realmente derivano dal suo incarico vista anche la mancanza di una delega in forma scritta. Il preposto è infatti destinatario di obblighi di cui molte volte non è a conoscenza essendo a contatto con i lavoratori suoi sottoposti.
Il preposto è infatti deputato a sorvegliare e controllare l'operato dei lavoratori ma soprattutto sovraintendere sull’osservanza degli obblighi di legge.
Questo aspetto, molte volte sconosciuto o trascurato, può gravare pesantemente sul soggetto titolare della posizione di garanzia che, come detto, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto dei poteri per questo motivo è chiamato a risponderne in sede di giudizio.
In secondo luogo, nel caso in cui il soggetto prenda coscienza della sua posizione penalmente rilevante, non può non farsene pieno carico, giacché per il giudice vige sempre il principio di effettività secondo cui ciò che conta sono i poteri e le istruzioni effettivamente impartite al lavoratore e non il mero incarico scritto o delegato.
La lettura della sentenza è esemplificativa.