Lavoratori autonomi e impresa di fatto

Parere della Giunta Regionale della Regione Veneto, espressa in data 29 Gennaio 2010, in merito alla presenza nei cantieri temporanei o mobili di frequenti situazioni nelle quali trovano impiego lavoratori autonomi che in forma associata partecipano alla realizzazione dell'opera.
Si ritiene che tali condizioni presentino elementi di irregolarità rispetto alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro che distingue nettamente la figura del lavoratore da quella del lavoratore autonomo.
La collaborazione di più lavoratori autonomi, nella gran parte dei casi, vede decadere il requisito dell'assenza del vincolo di subordinazione, dato che i diversi componenti operano nell'ambito di un'organizzazione fondata su rapporti di dipendenza reciproca se non addirittura gerarchica.
In queste condizioni l'associazione tra lavoratori autonomi (non più tali) si identifica quale impresa di fatto.
Ne consegue che tutti gli obblighi previsti per i datori di lavoro dovrebbero trovare adempimento anche in tali contesti (DVR, POS, nomina RSPP, personale addetto alla gestione delle emergenze, soveveglianza sanitaria, informazione/formazione, DPI, attrezzature, ecc.).