Interpello n. 16 del 29/12/2015 - Requisiti formazione preposto sorveglianza ponteggi

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29-12-2015
Interpelli e circolari lavori in quota

Interpello n. 16 del 29/12/2015 - Requisiti formazione preposto sorveglianza ponteggi

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Quesito

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito "alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”.

Al riguardo va premesso che
 

  • l'art. 2, co. 1, lett. e), del D.lgs. n. 81/2008 definisce chi è il PREPOSTO
  • l'art. 19 D.lgs. n. 81/2008 definisce gli OBBLIGHI del preposto
  • l’art. 136, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Sintesi


La figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), D.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda.

Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite.


Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Perciò il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.

Il D.lgs. n. 81/2008 prevede inoltre la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose:

  • costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008)
  • demolizione di strutture durente la quale i lavori devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).

Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

Interpello n. 16 del 29/12/2015 - I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

 
 
 
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