Circolare n. 29 del 27/08/2010 - Prevenzione infortuni in costruzioni e lavori in quota

Di seguito si riportano i chiarimenti a quesiti di natura tecnica relativi a OPERE PROVVISIONALI.
Chiarimenti
- Cosa si intende per "l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico?"
La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2018, decorre dalla medesima data. Per quelle autorizzazioni rilasciate successivamente al 14 maggio 2018 la validità decorrerò dalla data di rilascio. L'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.
- Ogni volta che vengono acquisiti elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
L'articolo 131, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che chiunque intenda impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale e delle istruzioni e schemi.
- E' possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008, previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?
E' possibile l'uso di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.
- In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?
Nei ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 i montanti devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.
- E' possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell'articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale?
Si evidenzia che la sostituzione di che trattasi è consentita previa verifica della compatibilità dell'elemento prefabbricato con lo schema strutturale.
- Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono essere costituiti da tavole in legno?
Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione purchè vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra e le indicazioni contenute nel Pi.M.U.S.
- L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti di ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere quanto dal 1.5, dell'allegato XVIII, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento di plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?
Per quanto riguarda il primo quesito, si ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare all'articolo 108 del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda il secondo quesito, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi.
- E' possibile eliminare l'elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?
Si ritiene sia possibile prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l'unione solidale e permanente ad un montante, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemi-tipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell'ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell'ultima stilata.
- Con riferimento ai ponteggi montanti e traversi prefabbricati è consentito l'impiego di tubi in acciaio di diamentro e spessore nominati, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm?
L'impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm, è consentito con snervamento minimo pari a 235 daN/mm2. E' obbligatorio non ridurre i coefficienti di sicurezza, i carichi fissi e variabili e quant'altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.
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