Palchi e pedane nelle manifestazioni pubbliche: aspetti normativi

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2018
Normativa cantieri speciali

Palchi e pedane nelle manifestazioni pubbliche: aspetti normativi

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Nell’ambito delle misure di contenimento del rischio nelle manifestazioni pubbliche quali sagre, fiere, rievocazioni storiche, ecc., gli aspetti normativi che regolano la presenza di pedane e palchi hanno dato luogo nel tempo a interpretazioni diverse e spesso contrastanti.

Gli aspetti maggiormente dibattuti in relazione alla presenza di palchi o pedane riguardano la classificazione della pubblica manifestazione in cui vengono utilizzati, i requisiti di sicurezza da rispettare e i criteri che li differenziano dai palchi per spettacoli ed eventi similari.

 

Il DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,80 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Il DM 19 agosto 1996, pur essendo una norma sulla prevenzioni incendi, è diventato una sorta di regolamento applicativo per l’autorizzazione di cui all’art. 80 TULPS.

Fino al 2012, quindi, la presenza di palchi o pedane di altezza superiore a 0,80 metri assoggettava la manifestazione pubblica alla regola tecnica prevista per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

 

Le rigidità previste dalla norma hanno tuttavia spinto il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi a proporre l’eliminazione del limite di altezza di 0,80 metri contenuto nel decreto, ritenendo questo limite “non rilevante ai fini della prevenzione incendi”

La proposta è stata recepita con il DM 18 dicembre 2012, il quale ha eliminato dal testo originario del DM 19 agosto 1996 ogni riferimento all’altezza del palco nelle manifestazioni pubbliche.

Ad oggi, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione del DM 19 agosto 1996 “i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti”, anche nel caso di palchi di altezza superiore a 0,80 metri.

 

Rimangono invece valide, per i predetti luoghi all’aperto, le prescrizioni previste nel Titolo IX del DM 19 agosto 1996.

Nel caso quindi di una manifestazione pubblica a carattere temporaneo che non si configuri come manifestazione di pubblico spettacolo, sono previste come obbligatorie la dichiarazione di collaudo statico annuale del palco da parte di professionista abilitato e la dichiarazione di corretto montaggio.

 

 

 

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DM 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

 
 
 

DM 18 dicembre 2012 - Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

 
 
 
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