Spazi confinati: D.P.R. 177/11
Il D.P.R. 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", illustra i criteri di qualificazione delle imprese che operano in tali spazi confinati.
Il D.P.R. 177/2011 affronta in particolare gli aspetti riguardanti la formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori e delle imprese, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le principali misure introdotte dal D.P.R. n. 177/11 riguardano:
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obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta ai già previsti obblighi del D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori) – con verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi presenti degli “ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto: i contenuti dei corsi di formazione devono essere stabiliti entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 177/11, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
- obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza nei lavori in spazi confinati;
- obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di "personale esperto" in numero non inferiore al 30% (si intende "persona esperta" un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in "ambienti confinati");
- obbligo per il committente di informare tutti i lavoratori impegnati, prima dell'accesso nello spazio confinato, in merito a tutti i rischi presenti nell'area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno.