L'impresa affidataria: gli obblighi di verifica nei cantieri
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un approfondimento pubblicato su Ambiente & sicurezza sul lavoro, rivista edita da EPC Editore, a firma tra gli altri dell'avv. Giovanni Scudier.
L'approfondimento fornisce alcuni importanti chiarimenti circa la discplina della "impresa affidataria" e gli obblighi propri di quest'ultima, in particolare dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 81/08 contiene infatti due articoli del tutto nuovi specificamente dedicati all’impresa affidataria: l’art. 89 lettera i) e l’art. 97.
I due articoli modificano radicalmente lo scenario normativo, intervenendo sui rapporti tra le imprese a due livelli:
- il primo livello è quello definitorio: l’impresa affidataria è ora una figura giuridica (ed una posizione di garanzia) ben definita, diversa e distinta dall’impresa esecutrice
- il secondo livello riguarda gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria, obblighi che sono una conseguenza diretta del profilo definitorio e che pertanto non riguardano la esecuzione dell’opera bensì aspetti di natura programmatoria, gestionale ed organizzativa.
Il documento evidenzia pertanto come l'area di rischio demandata all’affidataria è quella dei lavori affidati, non del cantiere nella sua interezza. Nell’ambito dei lavori affidati, l’affidataria che subappalta dovrà governare:
- l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti che sceglie
- la messa a loro disposizione delle informazioni sui rischi legati al luogo di intervento
- la congruità dei loro POS con la successiva trasmissione al CSE
- il coordinamento degli interventi
- l’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati
L’impresa affidataria deve quindi dapprima creare le condizioni per un subappalto sicuro dei lavori che gli sono stati affidati dal committente (scelta del subappaltatore idoneo, consegna del PSC con le informazioni sul cantiere, verifica dell’adeguatezza del POS) e poi verificare che tali condizioni sussistano nel cantiere.