Committente e Responsabile lavori: obblighi di vigilanza nei cantieri

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2018
Pubblicazioni valutazione dei rischi

Committente e Responsabile lavori: obblighi di vigilanza nei cantieri

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo un approfondimento pubblicato su Ambiente & sicurezza sul lavoro, rivista edita da EPC Editore, a firma tra gli altri dell'avv. Giovanni Scudier.

 

L'approfondimento fornisce alcuni importanti chiarimenti su ruolo e obblighi del committente e del responsabile dei lavori, alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.

 

Secondo l’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, il committente ha “una funzione di super-controllo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual è quello consistente, non solo nell’assicurare ma anche nel verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro”

 

Tale disposizione ha tuttavia generato nel tempo una serie di criticità che riguardano:

  • La sovrapposizione dei ruoli tra il committente ed i coordinatori, e addirittura tra il committente e il datore di lavoro di cui quello dovrebbe svolgere “tutte le funzioni”
  • Il ruolo del committente come sostituto del coordinatore, che si pone in radicale contrasto con il principio che permea l’intera disciplina del Titolo IV, e cioè di una competenza riservata in via esclusiva a soggetti (i coordinatori per la sicurezza) in possesso di una specifica abilitazione

 

Il documento evidenzia pertanto come, grazie ad alcuni recenti prenunciamenti della Corte di Cassazione, il ruolo e gli obblighi del committente e del repsonsabile dei lavori si stiano meglio definendo, in una direzione di superamento delle criticità sopra menzionate.

In particolare, sembra chiarirsi come si debba escludere che il committente possa/debba ingerirsi nell’operato del coordinatore e quindi che possa/debba occuparsi del merito tecnico delle questioni: lo vietano non solo la mancanza di competenza, ma anche “il sistema normativo complessivo”.

Inoltre, il committente deve controllare che il documento (PSC) vi sia, che sia stato elaborato, e che non sia macroscopicamente inadeguato (ad esempio, perché non riguarda quel cantiere). Deve inoltre controllare che il CSE si sia recato in cantiere, che non lo abbia macroscopicamente trascurato. Tuttavia non è suo compito sindacare le scelte del coordinatore e contestargli contenuto e qualità delle scelte di questi.

Inoltre non si può pretendere dal committente un controllo sulla applicazione in cantiere delle regole di sicurezza, che nessuna norma prevede.

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